PPWR 2026 clarifications on manufacturers transport packaging EPR and Article 5

PPWR 2026: nuovi chiarimenti su produttori, imballaggi di trasporto, articolo 5 e EPR

Il regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) è ora in vigore in tutta l’Unione europea, ma alcune questioni relative alle competenze e all’attuazione necessitano ancora di ulteriori chiarimenti.

Nel giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato delle linee guida sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva PPWR, nelle quali vengono affrontate le questioni sollevate dalle imprese e dalle autorità degli Stati membri. Le linee guida forniscono importanti chiarimenti su chi sia considerato produttore, su come venga definita la responsabilità per gli imballaggi di trasporto, su cosa distingua il produttore dal produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR) e su come debbano essere interpretati determinati requisiti relativi agli imballaggi e ai materiali.

Questi chiarimenti sono particolarmente rilevanti per le aziende che gestiscono un ampio portafoglio di imballaggi, imballaggi da trasporto, prodotti a marchio proprio, rapporti con i fornitori e imballaggi immessi sul mercato in diversi paesi dell’UE.

Comprendere queste interpretazioni può aiutare le imprese ad attribuire correttamente le responsabilità ed evitare che gli obblighi a carico dei produttori, degli importatori e dei soggetti soggetti al sistema EPR vengano considerati intercambiabili.

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Cosa ha chiarito la Commissione in merito alla definizione del termine «produttore»?

Una delle precisazioni più importanti contenute nel PPWR riguarda la definizione del termine «produttore».

Ai sensi dell’articolo 3, il produttore non è necessariamente l’impresa che produce effettivamente l’imballaggio. Nelle linee guida della Commissione si precisa che, ai fini della determinazione del produttore, due fattori rivestono particolare importanza:

  • Il ruolo svolto nello sviluppo o nella produzione dell’imballaggio
  • Il nome o il marchio con cui viene progettato o prodotto l’imballaggio

Se un imballaggio reca un determinato nome o un determinato marchio, il titolare di tale nome o marchio può essere generalmente considerato il produttore, poiché svolge un ruolo determinante nel rapporto contrattuale con i fornitori ed è in grado di definire le caratteristiche dell’imballaggio.

La Commissione chiarisce inoltre che, ai sensi della direttiva PPWR, all’interno di una catena di approvvigionamento è previsto un unico produttore. Ciò è importante per le imprese che finora avevano dato per scontato che la responsabilità potesse essere ripartita tra il produttore dell’imballaggio, il titolare del marchio e l’imbottigliatore.

Nel caso di imballaggi privi di marchio o nome commerciale, la valutazione può risultare diversa. La Commissione sottolinea che la questione determinante può essere chi abbia commissionato il lavoro e chi abbia stabilito le linee guida per la progettazione.

Pertanto, gli accordi contrattuali, le specifiche relative agli imballaggi e i rapporti con i fornitori sono fattori importanti ai fini della determinazione dello status di produttore PPWR.

Gli imballaggi per il trasporto richiedono un’analisi più approfondita

La definizione fornita dal produttore è particolarmente rilevante per gli imballaggi da trasporto. Rientrano nella categoria degli imballaggi da trasporto gli imballaggi che servono a facilitare la movimentazione e il trasporto di unità di vendita o gruppi di unità di vendita, proteggendole al contempo dai danni causati dal trasporto. Ne sono un esempio i cartoni, i pallet, le casse, il film estensibile e altri imballaggi protettivi.

Nel caso degli imballaggi da trasporto, la Commissione parte dal presupposto che il produttore sia, di norma, l’impresa che realizza l’imballaggio stesso. Esiste tuttavia un’importante eccezione, ovvero quando l’imballaggio reca chiaramente il marchio dell’utilizzatore.

Se sull’imballaggio di trasporto è indicato il nome o il marchio dell’utilizzatore, quest’ultimo può essere considerato produttore ai sensi del PPWR.

Questa distinzione può rivestire particolare importanza soprattutto per le aziende che ordinano imballaggi da trasporto su misura o contrassegnati dal proprio marchio.

In che misura lo status del produttore può variare nel caso degli imballaggi da trasporto

Situazione relativa agli imballaggiProduttori nell'ambito del PPWR
Imballaggi da trasporto senza marchio, prodotti da un fornitore di imballaggiDi norma, il produttore di imballaggi
Imballaggio da trasporto con il marchio dell'utenteDi norma, l'utente è colui che utilizza l'imballaggio
Confezione senza marchio, in cui è il cliente stesso a decidere il designLa parte che definisce il progetto o l'incarico determinante può essere determinante
Imballaggio da trasporto composto da singoli elementiIl sistema di inserimento può essere utilizzato quando la confezione diventa funzionante solo dopo l'inserimento dei componenti.
Importatore o rivenditore che vende imballaggi a proprio nomePuò essere considerato produttore ai sensi dell'articolo 21

La Commissione sottolinea inoltre un’altra questione importante: se l’oggetto sia già idoneo a svolgere una funzione di imballaggio. Se più componenti vengono assemblati e solo dopo l’assemblaggio formano un imballaggio, chi effettua l’assemblaggio può diventare il fabbricante e il primo potenziale produttore.

Ciò vale in particolare per le aziende che utilizzano sistemi complessi di imballaggio per il trasporto anziché un unico formato di imballaggio prefabbricato.

Il produttore e il soggetto tenuto all’EPR non sono la stessa cosa

Un altro chiarimento importante riguarda la distinzione tra «fabbricante» e «produttore» nell’ambito del PPWR. Questi termini hanno finalità normative diverse.

Il fabbricante è il principale responsabile di garantire che gli imballaggi siano conformi ai requisiti in materia di sostenibilità ed etichettatura disciplinati dagli articoli da 5 a 12. Ciò comprende la valutazione di conformità, la documentazione tecnica e, se del caso, la dichiarazione di conformità UE.

Il produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore (EPR) è invece responsabile dell’adempimento degli obblighi previsti dalla responsabilità estesa del produttore nel rispettivo Stato membro. Tra questi figurano la registrazione, la rendicontazione e il pagamento dei contributi EPR.

Pertanto, può capitare che il produttore e il responsabile della gestione post-vendita (EPR) siano aziende diverse.

Questa distinzione è particolarmente importante nel caso degli imballaggi da trasporto, poiché il produttore soggetto al sistema EPR dipende dal luogo in cui l’imballaggio viene immesso per la prima volta sul mercato e dal ruolo svolto dall’operatore economico nella catena di approvvigionamento.

La Commissione spiega che l’obiettivo del PPWR è quello di individuare un unico produttore per ogni unità di imballaggio ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR). Nel caso degli imballaggi da trasporto, le imprese devono tenere conto del luogo in cui l’imballaggio vuoto viene immesso in commercio per la prima volta e di quale operatore economico sia responsabile secondo la definizione di produttore.

In che modo le imprese dovrebbero identificare il produttore ai fini della responsabilità del produttore?

L’individuazione del responsabile EPR dipende da diversi fattori e non può essere chiarita semplicemente chiedendosi chi abbia prodotto l’imballaggio.

Le aziende dovrebbero tenere conto di quanto segue:

  • Il luogo in cui l’imballaggio viene immesso sul mercato per la prima volta
  • Che la confezione sia vuota o contenga un prodotto
  • Che si tratti di imballaggi per il trasporto, la vendita, la raccolta o l’assistenza
  • Indipendentemente dal fatto che l’operatore economico sia un produttore, un importatore o un distributore
  • Se l’imballaggio viene consegnato direttamente a un consumatore finale
  • Se un’altra impresa immetta per prima l’imballaggio sul mercato nello Stato membro in questione

La Commissione rileva che la responsabilità in materia di EPR spetta, in linea di principio, all’impresa interessata nella catena di approvvigionamento che è responsabile dell’adempimento degli obblighi di EPR nello Stato membro in cui si prevede che l’imballaggio diventi rifiuto.

Ciò significa che le imprese non dovrebbero dare per scontato che l’azienda indicata come fabbricante nella documentazione tecnica sia anche responsabile della registrazione EPR e del pagamento delle relative tariffe.

Articolo 5: Cosa devono sapere ora le imprese?

L’articolo 5 rappresenta un altro ambito in cui le imprese devono distinguere tra i diversi requisiti, anziché considerare tutte le sostanze che destano preoccupazione come un unico obbligo.

L’articolo stabilisce che gli imballaggi debbano essere prodotti in modo tale da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze potenzialmente pericolose nei materiali e nei componenti degli imballaggi. Inoltre, fissa valori limite specifici per determinate sostanze.

Per quanto riguarda i metalli pesanti, la concentrazione totale di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi non deve superare i 100 mg/kg.

A partire dal 12 agosto 2026, la PPWR introdurrà inoltre requisiti specifici relativi ai PFAS per gli imballaggi a contatto con gli alimenti. Tra i valori limite figurano:

  • 25 ppb per ogni singola sostanza PFAS nell’ambito di un’analisi mirata dei PFAS
  • 250 ppb per la somma dei PFAS analizzati
  • 50 ppm per i PFAS, compresi i PFAS polimerici, fatte salve le condizioni stabilite all’articolo 5

La Commissione ha inoltre illustrato come valutare e garantire il rispetto delle norme sui PFAS. È importante sottolineare che, attualmente, non esiste una metodologia UE uniforme e armonizzata per le analisi dei PFAS sugli imballaggi a contatto con gli alimenti. La Commissione raccomanda pertanto un approccio graduale, avvalendosi dei metodi di analisi disponibili.

Per le aziende, ciò sottolinea quanto sia importante disporre di informazioni affidabili sui fornitori e di adeguata documentazione tecnica, anziché affidarsi esclusivamente a dichiarazioni generiche.

L’articolo 5 non riguarda solo i PFAS

Sebbene i PFAS abbiano suscitato grande attenzione, l’articolo 5 non dovrebbe essere ridotto esclusivamente alla limitazione dei PFAS.

L’obbligo generale di ridurre al minimo le sostanze potenzialmente pericolose si applica agli imballaggi e ai loro componenti. Le aziende devono quindi disporre di informazioni sufficienti sui materiali e sui componenti utilizzati nei propri imballaggi per poter stabilire se determinate sostanze possano compromettere la conformità alle norme.

Tali informazioni possono riguardare quanto segue:

  • Materiali da imballaggio
  • Rivestimenti e strati barriera
  • Adesivi
  • Componenti di pressione
  • Additivi
  • Materiali riciclati
  • Parti a contatto con gli alimenti
  • Informazioni sulle sostanze chimiche fornite dal fornitore

La PPWR prescrive che, se del caso, la documentazione tecnica debba contenere le prove relative al rispetto dell’articolo 5. Ciò comporta un legame più stretto tra i dati dei fornitori, le verifiche e la documentazione tecnica.

L’etichettatura degli imballaggi sta assumendo un’importanza sempre maggiore

L’ultima interpretazione sottolinea inoltre quanto sia importante identificare correttamente gli imballaggi prima di attribuire le responsabilità relative alla conformità alle norme.

La definizione del termine «imballaggio» contenuta nel PPWR comprende gli oggetti destinati a contenere, proteggere, movimentare, trasportare o presentare i prodotti. La Commissione precisa tuttavia che un oggetto non deve essere automaticamente considerato un imballaggio solo perché figura nell’elenco non esaustivo di cui all’allegato I.

Occorre inoltre verificare la definizione e la funzione effettive dell’oggetto.

Questo è importante per le aziende che operano nel settore dei componenti per imballaggi, degli accessori e dei sistemi di imballaggio complessi.

Prima di designare un produttore o un soggetto soggetto all’obbligo di EPR, le imprese dovrebbero innanzitutto stabilire quanto segue:

  • Se l’articolo sia considerato imballaggio
  • Quale funzione di imballaggio svolge?
  • Che si tratti di un componente dell’imballaggio o di un elemento aggiuntivo
  • A quale formato di confezione appartiene?
  • Che venga venduto vuoto o con un prodotto all’interno
  • Dove viene reso disponibile per la prima volta
  • Quale azienda sviluppa, produce o commercializza il prodotto?

Una corretta etichettatura dell’imballaggio costituisce la base per la definizione dei rispettivi obblighi di conformità.

L’etichettatura dell’imballaggio favorisce inoltre la tracciabilità

Una volta che gli imballaggi sono stati correttamente classificati, le aziende devono conservare informazioni sufficienti per poterli identificare durante l’intero processo di conformità.

Ai sensi dell’articolo 15, i fabbricanti devono garantire che l’imballaggio sia provvisto di una denominazione del tipo, di un numero di lotto, di un numero di serie o di un altro elemento identificativo. Qualora ciò non sia possibile a causa delle dimensioni o della natura dell’imballaggio, le informazioni richieste possono essere riportate nella documentazione di accompagnamento.

I produttori devono inoltre indicare il proprio nome, la propria ragione sociale o il proprio marchio, nonché i propri dati di contatto, sulla confezione o, se del caso, su un supporto adeguato.

In questo modo si crea un collegamento diretto tra l’imballaggio fisico, il produttore responsabile e la relativa documentazione tecnica.

Per le aziende con un ampio portafoglio di imballaggi, ciò significa che l’etichettatura degli imballaggi dovrebbe essere gestita come dati strutturati relativi alla conformità e non come una semplice operazione di etichettatura isolata.

Cosa comportano questi chiarimenti per le aziende?

Le più recenti linee guida sul PPWR non introducono un nuovo sistema normativo. Al contrario, forniscono maggiore chiarezza su come interpretare e applicare le disposizioni esistenti in materia di PPWR.

Per le aziende, le priorità concrete sono ora più chiare:

  • Verificate come viene assegnato lo stato del produttore nell’intero portafoglio di imballaggi
  • Contrassegnare separatamente gli imballaggi di trasporto con e senza marchio
  • Individuate chi è responsabile della progettazione dell’imballaggio e delle specifiche
  • Distinzione tra le responsabilità dei produttori e gli obblighi dei produttori nell’ambito della responsabilità estesa del produttore (EPR)
  • Verifica dello Stato membro in cui gli imballaggi vengono immessi sul mercato per la prima volta
  • Verificate se ogni singolo imballaggio rientri effettivamente nella definizione della PPWR
  • Miglioramento dell’etichettatura e della tracciabilità degli imballaggi
  • Raccolta delle informazioni sui fornitori ai sensi dell’articolo 5
  • Analisi dei risultati relativi ai metalli pesanti e ai PFAS
  • Assicurarsi che la documentazione tecnica corrisponda alle confezioni effettivamente immesse sul mercato

Queste misure sono particolarmente importanti per le aziende che collaborano con più fornitori di imballaggi, commercializzano prodotti a marchio proprio, utilizzano imballaggi per il trasporto o dispongono di reti di distribuzione complesse.

Un approccio più preciso al rispetto delle norme relative ai reattori PWR

Le ultime linee guida della Commissione chiariscono soprattutto una cosa: non è sempre possibile accertare il rispetto delle norme PPWR semplicemente chiedendosi chi sia effettivamente il produttore di un imballaggio.

Il ruolo del titolare del marchio, le specifiche di progettazione, il marchio, la forma dell’imballaggio, la struttura della catena di approvvigionamento e il luogo in cui l’imballaggio viene immesso per la prima volta sul mercato possono influire sulla responsabilità applicabile in ciascun caso.

Allo stesso tempo, la responsabilità del produttore nell’ambito del regime EPR è soggetta a condizioni quadro diverse rispetto agli obblighi tecnici dei produttori.

Le aziende devono quindi innanzitutto mappare i propri flussi di imballaggi prima di attribuire le responsabilità relative al rispetto delle normative. Un inventario chiaro degli imballaggi può aiutare a collegare ogni formato di imballaggio al proprio produttore, al soggetto responsabile dell’EPR, alla documentazione fornita dal fornitore, alla documentazione tecnica e ai requisiti PPWR applicabili.

Un approccio orientato alla pratica alle ultime note esplicative sui reattori PPWR con PackIntelX

Poiché il PPWR sta ora entrando nella fase di applicazione, le aziende hanno bisogno di procedure concrete per tradurre i requisiti normativi in misure di conformità a livello di imballaggio.

PackIntelX supporta le aziende attraverso la consulenza PPWR, il PPWR-Check, la documentazione tecnica, l’assistenza nella dichiarazione di conformità UE, la collaborazione con i fornitori, le analisi di riciclabilità e le soluzioni digitali per la conformità.

Queste funzionalità possono aiutare le aziende a identificare i propri obblighi in materia di imballaggi, a organizzare la relativa documentazione e a definire un approccio strutturato per garantire la conformità alle norme PPWR su tutto il portafoglio di imballaggi e su tutti i mercati dell’UE.

Considerazioni finali

Le più recenti interpretazioni della direttiva PPWR offrono importanti chiarimenti alle aziende che si occupano di responsabilità del produttore, imballaggi di trasporto, articolo 5, EPR ed etichettatura degli imballaggi.

Soprattutto nel caso degli imballaggi da trasporto, le aziende non dovrebbero più dare per scontato che il produttore dell’imballaggio sia sempre l’unico soggetto rilevante. La creazione del marchio, il controllo del design, il montaggio e il momento in cui l’imballaggio può svolgere la propria funzione possono influire sulla definizione delle responsabilità.

Altrettanto importante è la distinzione tra «produttore» e «soggetto obbligato alla responsabilità estesa del produttore». Il primo termine si riferisce principalmente alla conformità degli imballaggi, mentre il secondo riguarda la responsabilità estesa del produttore all’interno del rispettivo Stato membro.

Poiché il PPWR è ormai entrato in vigore, le aziende dovrebbero verificare tali ruoli sulla base dei propri flussi effettivi di imballaggi e assicurarsi che l’etichettatura degli imballaggi, la documentazione fornita dai fornitori e la documentazione tecnica siano tra loro coerenti.

Se le organizzazioni comprendono già ora queste interpretazioni, ciò potrà aiutarle a sviluppare, nel corso dell’ulteriore attuazione, un processo più preciso e meglio motivato per garantire il rispetto delle disposizioni del PPWR.

Domande frequenti

1. Chi è considerato, ai sensi del PPWR, un produttore di imballaggi da trasporto?

Di norma, si considera produttore dell’imballaggio da trasporto l’azienda che lo realizza. Tuttavia, se l’imballaggio è chiaramente contrassegnato con il nome o il marchio dell’utilizzatore, quest’ultimo può essere considerato il produttore. Nel determinare la responsabilità, la Commissione tiene conto anche di criteri relativi alla progettazione, al montaggio e al funzionamento dell’imballaggio.

2. Il fabbricante è lo stesso del produttore EPR?

Non necessariamente. Il produttore ha la responsabilità di garantire la conformità dell’imballaggio ai requisiti vigenti della direttiva PPWR in materia di sostenibilità ed etichettatura, mentre il produttore EPR è responsabile dell’adempimento degli obblighi EPR quali la registrazione, rendicontazione e pagamento dei contributi EPR nel rispettivo Stato membro.

3. Cosa disciplina l’articolo 5 del PPWR?

L’articolo 5 riguarda le sostanze presenti negli imballaggi. Esso prevede un requisito generale volto a ridurre al minimo le sostanze potenzialmente pericolose, valori limite per la concentrazione totale di determinati metalli pesanti, nonché restrizioni specifiche relative ai PFAS per gli imballaggi a contatto con gli alimenti.

4. Quali sono i valori limite PPWR per i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti?

A partire dal 12 agosto 2026, gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti non potranno più essere immessi sul mercato nell’UE se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti, compresi 25 ppb per un singolo PFAS nell’ambito di un’analisi mirata e 250 ppb per la somma dei PFAS oggetto dell’analisi, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 5.

5. Perché l’etichettatura degli imballaggi è importante nell’ambito del PPWR?

Una corretta identificazione degli imballaggi aiuta le aziende a stabilire se un articolo sia da considerarsi un imballaggio, a individuare il rispettivo produttore e il soggetto responsabile della gestione post-consumo (EPR), a garantire la tracciabilità e a collegare l’imballaggio alla relativa documentazione tecnica e ai certificati di conformità.

6. Cosa è stato precisato nelle linee guida della Commissione europea relative ai reattori PWR?

Le linee guida della Commissione trattano alcune questioni relative alla definizione del termine «imballaggio», alle responsabilità dei fabbricanti e dei produttori, agli imballaggi da trasporto, all’applicazione delle norme sui PFAS, alla responsabilità estesa del produttore (EPR) e ad altre disposizioni del PPWR. Esse mirano a contribuire a un’interpretazione e un’applicazione più uniformi del regolamento in tutta l’UE.

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