Il regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) è in vigore in tutta l’UE dal 12 agosto 2026. Mentre gran parte del regolamento si concentra sulla progettazione degli imballaggi, sulla riciclabilità, sulla prevenzione dei rifiuti e sull’economia circolare, attualmente un tema sta assumendo particolare rilevanza per le piccole e medie imprese: la responsabilità estesa del produttore (EPR) e i costi per la sua attuazione nei diversi mercati dell’UE.
Nei recenti dibattiti tenutisi al Parlamento europeo sono state espresse preoccupazioni riguardo al fatto che le registrazioni nazionali, gli obblighi di segnalazione e i rappresentanti autorizzati possano comportare costi fissi sproporzionatamente elevati per le piccole imprese che vendono quantità relativamente modeste a livello transfrontaliero. Allo stesso tempo, l’UE sta già lavorando a misure volte a rendere la responsabilità estesa del produttore (EPR) più armonizzata, digitale e semplificata.
L’EPR non è una novità e svolge una funzione importante
La responsabilità estesa del produttore è in vigore in tutta Europa già da molti anni. Il principio di base è semplice: le aziende responsabili dell’immissione sul mercato degli imballaggi contribuiscono finanziariamente alla raccolta, alla cernita e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che ne derivano.
Si tratta di un elemento fondamentale per il finanziamento di una gestione efficace dei rifiuti e crea un nesso tra le scelte in materia di imballaggi e i costi a fine ciclo di vita.
Ciò che cambia con il PPWR non è quindi l’idea di base dell’EPR. Piuttosto, l’EPR viene così integrato in un quadro europeo più armonizzato.
In passato, le imprese che operavano in più paesi dell’UE dovevano fare i conti con definizioni, procedure di registrazione, formati di rendicontazione, categorie di sostanze, scadenze e strutture tariffarie diverse. Questa frammentazione comporta una notevole complessità, in particolare per le imprese che operano su più mercati.
Il PPWR mira a ridurre tali differenze nel corso del tempo.
L’armonizzazione può facilitare la gestione della responsabilità dei produttori
Uno degli sviluppi più significativi nell’ambito del PPWR è la tendenza verso una maggiore standardizzazione della registrazione e della rendicontazione da parte dei produttori.
Gli Stati membri continueranno a tenere i registri nazionali dei produttori, ma la Commissione europea sta attualmente definendo formati uniformi per la registrazione e la rendicontazione. Nel progetto di regolamento di esecuzione della Commissione si stabilisce espressamente che i produttori dovrebbero essere in grado di trasmettere i dati in modo uniforme in tutti gli Stati membri, riducendo così gli oneri amministrativi causati dai diversi formati nazionali.
Il sistema proposto favorisce inoltre una maggiore digitalizzazione. I dati di registrazione verrebbero trasmessi elettronicamente tramite sistemi che consentono l’elaborazione automatizzata e la verifica in massa dei numeri di registrazione dei produttori e dei certificati di conformità.
Un altro importante miglioramento è la possibilità di riutilizzare i dati relativi agli imballaggi già registrati per la documentazione tecnica dei PPWR. Le informazioni sulla composizione degli imballaggi e sul peso dei materiali possono inoltre facilitare la rendicontazione EPR, evitando così duplicazioni di lavoro e migliorando la qualità dei dati.
Per le aziende che operano a livello internazionale, questo approccio è di grande utilità: strutture dati comuni, regole più chiare e processi digitali possono semplificare notevolmente il rispetto delle norme EPR in diversi paesi.
Il rispetto delle normative transfrontaliere può tuttavia rivelarsi oneroso per le PMI
La sfida consiste nel fatto che tale armonizzazione è ancora in fase di sviluppo, mentre le imprese devono già conformarsi ai sistemi nazionali di EPR.
Per le piccole imprese che vendono quantità limitate in diversi paesi dell’UE, i costi fissi legati alla conformità normativa possono diventare rapidamente ingenti. I membri del Parlamento europeo hanno recentemente espresso preoccupazione per l’onere complessivo derivante dalle registrazioni nazionali, dagli obblighi di segnalazione, dalle tasse e dai rappresentanti autorizzati per i venditori transfrontalieri.
L’obbligo di nominare un rappresentante autorizzato è diventato un punto centrale del dibattito. In determinati casi di vendita a distanza transfrontaliera, i produttori devono designare un rappresentante autorizzato EPR nello Stato membro di destinazione. Sebbene ciò favorisca l’applicazione delle norme e garantisca la presenza di un soggetto responsabile raggiungibile in loco, i costi associati sono difficili da giustificare quando su un mercato viene venduta solo una quantità molto limitata di prodotti.
Diversi eurodeputati hanno quindi chiesto soluzioni quali procedure semplificate, soglie de minimis o modelli digitali di “sportello unico” per le piccole imprese. La questione non riguarda in primo luogo se i produttori debbano contribuire alla gestione dei rifiuti di imballaggio, bensì se l’onere amministrativo connesso sia proporzionato al volume degli imballaggi immessi sul mercato.
La Commissione ha riconosciuto il problema
La Commissione europea ha già proposto alcune modifiche alla normativa relativa al rappresentante autorizzato per il commercio transfrontaliero all’interno dell’UE. Tuttavia, la modifica legislativa non è ancora stata approvata, pertanto per il momento continuano ad applicarsi le norme PPWR vigenti.
Il dibattito politico è quindi ancora in corso.
Allo stesso tempo, il lavoro della Commissione sui registri armonizzati dei produttori dimostra che la semplificazione è già parte integrante del processo di attuazione della direttiva sui rifiuti di imballaggio. La bozza del quadro di riferimento per la rendicontazione distingue addirittura tra produttori che immettono sul mercato nazionale meno di 10 tonnellate di imballaggi e quelli che ne immettono 10 tonnellate o più, consentendo così diversi livelli di dettaglio nella rendicontazione.
Ciò evidenzia il principio corretto: occorre mantenere la responsabilità nei confronti dell’ambiente, rendendo al contempo le procedure amministrative più proporzionate ed efficienti.
Un EPR forte e un’attuazione più semplice dovrebbero andare di pari passo
Il dibattito sui costi per le PMI non dovrebbe far dimenticare l’importanza dell’EPR e del PPWR.
L’Europa ha bisogno di sistemi efficaci per il finanziamento della raccolta e del riciclaggio degli imballaggi. Anche le imprese traggono vantaggio da norme più uniformi in tutto il mercato interno. Un quadro normativo realmente armonizzato può ridurre le incertezze, migliorare la qualità dei dati relativi agli imballaggi e, in ultima analisi, facilitare anziché ostacolare il rispetto delle norme a livello transfrontaliero.
La sfida attuale non consiste quindi nell’indebolire l’EPR.
Ciò ha lo scopo di garantire che il passaggio da sistemi nazionali frammentati a un quadro europeo armonizzato per le imprese di diverse dimensioni avvenga senza intoppi.
Per le grandi imprese che immettono sul mercato quantità considerevoli di imballaggi in tutta Europa, i costi delle strutture locali di conformità possono risultare gestibili. Per una microimpresa che spedisce solo un numero limitato di prodotti in diversi paesi, tuttavia, gli stessi costi amministrativi fissi possono avere conseguenze ben diverse.
Un sistema proporzionato dovrebbe tenere conto di questa differenza.
Der konstruktivste Weg nach vorn ist daher eine weitere Harmonisierung, Digitalisierung und Vereinfachung: einheitliche Berichtsformate, interoperable Herstellerregister, ein effizienterer Datenaustausch und praktische Lösungen für grenzüberschreitende Verkäufer mit geringem Verkaufsvolumen.
Con la direttiva PPWR sono già state create le condizioni quadro per gran parte di tale armonizzazione. Il prossimo passo consiste nel garantire che, nell’attuazione della direttiva, si concretizzi uno dei vantaggi fondamentali di una normativa a livello dell’UE: standard ambientali comuni, senza che ciò comporti ostacoli inutili alle attività commerciali nel mercato interno.





