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Le nuove linee guida della Commissione chiariscono come procedere nell'attuazione del PPWR

Le nuove linee guida della Commissione chiariscono come procedere nell'attuazione del PPWR

Il regolamento dell’UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è ampiamente considerato come la più ampia revisione della normativa in materia di imballaggi in Europa. Nelle 124 pagine del testo normativo, la Commissione definisce un quadro normativo complesso che interessa tutti gli attori coinvolti nella catena del valore degli imballaggi. Sin dalla sua pubblicazione nel 2025, l’interpretazione giuridica e il chiarimento dei contenuti sono diventati il compito principale di avvocati e consulenti legali. Molti aspetti chiave del regolamento sono rimasti poco chiari e hanno sollevato questioni pratiche relative all'attuazione, nonché la necessità di chiarire ruoli e obblighi.

Linee guida chiave PPWR 2026: cosa conta oggi

Con l'avvicinarsi della data ufficiale di applicazione del PPWR, fissata per il 12 agosto 2026, la Commissione europea ha pubblicato un documento orientativo ufficiale (30 marzo 2026). Il documento fornisce chiarimenti tecnici ed esempi pratici per favorire un'attuazione coerente e corretta del PPWR, senza modificare gli obblighi giuridici.

Questo documento orientativo è particolarmente importante per i titolari dei marchi, che sono i soggetti maggiormente interessati dalla normativa. Esso chiarisce come interpretare i requisiti fondamentali del PPWR, riduce l’incertezza e il rischio di non conformità e aiuta ad allineare tempestivamente la vostra strategia di imballaggio.

Abbiamo analizzato il documento di 113 pagine e ne abbiamo sintetizzato le principali implicazioni per il 2026.

Una definizione più chiara del concetto di «produttore»

Con la pubblicazione delle linee guida sul PPWR, la Commissione europea fornisce importanti chiarimenti su uno dei concetti fondamentali per l'attuazione: la definizione di «fabbricante».

La guida stabilisce una chiara gerarchia. Qualora un imballaggio o un prodotto imballato rechi un marchio o un marchio commerciale, si presume che il titolare del marchio sia il fabbricante, poiché è solitamente tale soggetto a determinare le specifiche dell’imballaggio. Nei casi in cui non sia presente alcun marchio, il fattore determinante diventa la responsabilità della progettazione. Il fabbricante è quindi l'entità che definisce il design dell'imballaggio, sia che si tratti del fornitore o dell'azienda che immette il prodotto sul mercato. Allo stesso tempo, viene rafforzato il «principio dell'unico fabbricante», il che significa che a ciascuna unità di imballaggio è assegnato esattamente un solo fabbricante all'interno dell'UE.

Costruttore vs. Produttore: una distinzione fondamentale

La guida chiarisce inoltre la distinzione tra il fabbricante ai sensi del PPWR e il produttore ai sensi della responsabilità estesa del produttore (EPR).

Mentre il fabbricante è responsabile di garantire la conformità dell'imballaggio e viene identificato in base alla responsabilità di progettazione o alla titolarità del marchio, il produttore è responsabile degli obblighi di gestione dei rifiuti e del pagamento dei contributi EPR. Tale ruolo è determinato dal soggetto che immette per primo l'imballaggio sul mercato e si applica separatamente in ciascuno Stato membro. Di conseguenza, un'unità di imballaggio può avere un unico fabbricante a livello dell'UE, ma più produttori in diversi paesi.

Restrizioni sui PFAS: nessun periodo di transizione

Un ambito fondamentale che richiede un intervento immediato è l'introduzione di restrizioni relative ai PFAS per gli imballaggi a contatto con gli alimenti.

A partire dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore limiti rigorosi senza alcun periodo di transizione. Tutti i nuovi imballaggi immessi sul mercato dopo tale data dovranno conformarsi immediatamente. Solo gli imballaggi già immessi sul mercato prima della scadenza potranno continuare a circolare. Le autorità raccomandano un approccio analitico graduale, che inizi con uno screening del fluoro totale e prosegua con metodi analitici più avanzati, quali la pirolisi-GC/MS e il test TOP, per determinare le concentrazioni di PFAS.

Riciclabilità: un approccio graduale all'attuazione

La guida conferma un approccio graduale ai requisiti di riciclabilità previsti dal PPWR.

A partire dal 12 agosto 2026, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili in conformità alla norma EN 13430:2004, una norma europea che definisce i requisiti affinché gli imballaggi siano considerati riciclabili attraverso il riciclaggio dei materiali. Tuttavia, i criteri più dettagliati relativi alla progettazione per il riciclaggio (DfR) non saranno applicabili immediatamente. Durante la fase transitoria dal 2026 al 2030, i produttori non sono tenuti a eseguire la valutazione formale di conformità per la riciclabilità ai sensi dell'articolo 38 e dell'allegato VII. Tali requisiti diventeranno obbligatori solo a partire dal 1° gennaio 2030, quando i criteri DfR saranno pienamente introdotti.

Dall'interpretazione all'attuazione

Nel complesso, le Linee guida segnano un netto passaggio dall'interpretazione all'attuazione. Esse forniscono alle aziende la chiarezza necessaria per definire il proprio approccio alla conformità, precisando al contempo che le scadenze fondamentali, in particolare per quanto riguarda le restrizioni sui PFAS e la riciclabilità, richiedono un intervento tempestivo e proattivo.

Se desideri una sintesi completa dei principali chiarimenti contenuti nella Guida PPWR, puoi scaricare qui il nostro PDF completo: Guida PPWR

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