In che modo le nuove interpretazioni potrebbero influire sull’attuazione in corso del PPWR
Il 1° agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle sue “Domande frequenti” relative al regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. A soli undici giorni dall’entrata in vigore del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, prevista per il 12 agosto 2026, le imprese ricevono così un aggiornamento completo che include nuove interpretazioni delle definizioni e degli obblighi fondamentali.
Cosa c’è di nuovo? Fatti e cifre
Il documento in cifre:
- 2ª edizione delle FAQ
- Mancano solo 11 giorni alla scadenza per la presentazione della domanda per il PPWR
- 69 pagine suddivise in 20 capitoli,
- oltre 30 voci nuove o profondamente riviste, nonché
- 1. Un capitolo XVI completamente nuovo, dedicato all’applicazione.
La Commissione pubblica linee guida nuove o ampliate sui seguenti argomenti:
- Etichettatura e tracciabilità degli imballaggi,
- Esecuzione dopo il 12 agosto 2026,
- Obblighi relativi agli imballaggi di trasporto,
- le indicazioni del produttore,
- sostanze che destano preoccupazione ai sensi dell’articolo 5,
- Etichettatura dell’imballaggio e
- la gestione degli imballaggi e dei prodotti già presenti in magazzino.
Alcuni di questi chiarimenti potrebbero avere un impatto diretto sulle decisioni di attuazione già adottate dalle imprese.
Punto saliente 1: Chi è il produttore di imballaggi per il trasporto?
La novità più importante riguarda il ruolo del produttore nel settore degli imballaggi da trasporto.
Secondo la nuova interpretazione della Commissione, per produttore di imballaggi da trasporto si intende, in linea di principio, l’impresa che produce l’imballaggio nella sua forma definitiva.
Ciò potrebbe significare che i fornitori di determinati imballaggi da trasporto o materiali da imballaggio dovranno assumersi, nell’ambito della direttiva PPWR, una responsabilità maggiore rispetto a quanto previsto finora.
La questione è particolarmente controversa nel caso dei materiali da imballaggio che assumono la loro forma definitiva solo durante l’uso, come ad esempio il film estensibile, i materiali di rivestimento o imballaggi flessibili simili.
La posizione della Commissione non sembra coincidere pienamente con l’interpretazione fornita finora dall’European National Registers for Packaging (EUNR) e dall’ente tedesco Zentralstelle Verpackungsregister. Nelle loro precedenti linee guida si affermava che determinati materiali sono considerati imballaggi solo quando vengono conferiti alla loro forma definitiva di imballaggio, riempiti o assemblati.
L’interpretazione aggiornata potrebbe quindi comportare un notevole trasferimento di responsabilità dai titolari dei marchi, dagli imbottigliatori o dagli utilizzatori di imballaggi ai fornitori di imballaggi e ai produttori di materiali.
Tema 2: Articolo 5 e sostanze che destano preoccupazione
Le FAQ aggiornate contengono inoltre ulteriori indicazioni sul rispetto dell’articolo 5, che riguarda le sostanze potenzialmente pericolose presenti negli imballaggi.
La Commissione fa riferimento alle norme e alle relazioni tecniche esistenti, sulla base delle quali i produttori possono dimostrare di ottemperare all’obbligo di ridurre al minimo le sostanze potenzialmente pericolose e di rispettare i valori limite relativi alle concentrazioni di metalli pesanti.
Ciò offre alle aziende un approccio più orientato alla pratica per l’organizzazione della propria verifica di conformità.
Tuttavia, ciò sottolinea anche quanto sia importante ottenere informazioni affidabili sui fornitori e la relativa documentazione.
I produttori dovrebbero essere in grado di dimostrare quanto segue:
- quali materiali e sostanze sono contenuti nell’imballaggio,
- quali dichiarazioni del fornitore o rapporti di prova sono disponibili,
- come è stato valutato il requisito della minimizzazione, e
- in che modo è stato documentato il rispetto dei limiti di concentrazione vigenti.
Per molte aziende, la sfida maggiore nell’attuazione non sarà la soglia prevista dalla legge in sé, bensì la disponibilità e la qualità delle informazioni lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Le FAQ aggiornate aumentano quindi la pressione sui fornitori affinché presentino documentazione completa e utilizzabile.
Tema 3: Etichettatura e identificazione degli imballaggi
La seconda edizione contiene inoltre ulteriori linee guida relative all’identificazione e alla tracciabilità degli imballaggi.
L’imballaggio deve essere contrassegnato in modo tale da poter essere ricondotto alla relativa dichiarazione di conformità e alla documentazione tecnica.
Nella pratica, a tal fine è solitamente necessario un numero di tipo, di lotto, di serie o un altro numero identificativo.
La Commissione sottolinea che, in molti casi, può essere sufficiente un’etichettatura a livello di lotto. L’etichettatura individuale di ogni singola confezione potrebbe non essere sempre necessaria, a condizione che la confezione possa essere chiaramente ricondotta alla relativa documentazione di conformità.
Questo è importante per le aziende che finora non erano sicure se ogni singolo componente dell’imballaggio richiedesse un numero univoco.
Nelle linee guida aggiornate si conferma inoltre che il rispetto di altre norme di etichettatura specifiche del settore, come ad esempio la normativa in materia di alimenti, non soddisfa automaticamente i requisiti di identificazione previsti dalla PPWR.
Le aziende devono quindi verificare se le etichette sugli imballaggi e la documentazione di accompagnamento attualmente in uso contengano tutte le informazioni richieste dalla PPWR.
Cosa comporta questo per le scorte esistenti?
Le nuove FAQ offrono alcune agevolazioni pratiche relative agli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026.
Di norma, le scorte di imballaggi esistenti non devono essere distrutte o rietichettate solo a causa dell’entrata in vigore del PPWR.
In determinati casi, l’assenza di marcature o di indicazioni del produttore può essere integrata mediante documentazione di accompagnamento.
Ci si aspetta tuttavia che le imprese continuino a fare tutto il possibile per procurarsi o ricostruire la documentazione di conformità necessaria, anche qualora il fornitore originario non sia più rintracciabile.
Ciò significa che non si dovrebbe trascurare le scorte esistenti. Le aziende dovrebbero individuare quali imballaggi sono stati prodotti prima della data di riferimento e documentare come verranno gestiti.
Conseguenze per il 12 agosto 2026
Le FAQ aggiornate potrebbero avere un impatto significativo sul modo in cui le aziende ripartiscono le responsabilità all’interno delle proprie catene di approvvigionamento.
In particolare, un numero maggiore di fornitori potrebbe essere considerato alla stregua dei produttori e potrebbe quindi essere tenuto ad assumersi degli obblighi che, finora, molte aziende ritenevano ricadessero sul titolare del marchio, sull’imbottigliatore o sull’utilizzatore dell’imballaggio.
Tra queste possono figurare le seguenti mansioni:
- Valutazione della conformità,
- documentazione tecnica,
- la dichiarazione di conformità UE,
- Etichettatura dell’imballaggio,
- La documentazione fornita dai fornitori, nonché
- Comunicazione con importatori e rivenditori.
Per alcuni materiali di imballaggio, ciò potrebbe comportare un notevole trasferimento di responsabilità dal titolare del marchio al fornitore dell’imballaggio o del materiale.
Allo stesso tempo, la Commissione sottolinea che, dopo il 12 agosto 2026, l’applicazione delle norme dovrebbe, in linea di principio, basarsi su un approccio proporzionato e cooperativo.
Non è da darsi per scontato che gli imballaggi non conformi vengano automaticamente vietati in ogni caso subito dopo la data di riferimento. Le autorità possono innanzitutto richiedere l’adozione di misure correttive e concedere alle imprese il tempo necessario per porre rimedio alle carenze riscontrate.
Ciò non deve essere interpretato erroneamente come un rinvio degli obblighi previsti dal PPWR. Le imprese devono continuare a dimostrare di essersi attivamente preparate al rispetto delle norme e di stare colmando le lacune residue.
Cosa dovrebbero verificare ora le aziende
Le FAQ aggiornate rendono indispensabile una nuova valutazione del ruolo e della confezione.
Le aziende dovrebbero verificare quanto segue:
- la classificazione dei singoli tipi di imballaggio,
- il ruolo del produttore per ogni imballaggio e ogni componente,
- gli obblighi dei fornitori di imballaggi,
- il trattamento degli imballaggi da trasporto e dei materiali da imballaggio,
- le prove disponibili ai sensi dell’articolo 5,
- Etichettatura e tracciabilità degli imballaggi,
- Documentazione delle scorte disponibili nonché
- la definizione delle responsabilità nei contratti con i fornitori.
Una valutazione generica a livello aziendale difficilmente risulterà sufficiente.
Una stessa impresa può agire come produttore per un tipo di imballaggio, come distributore per un altro e come importatore o produttore per un terzo.
È quindi possibile ottenere chiarezza solo attraverso un’analisi dettagliata del portafoglio di imballaggi e del ruolo dell’azienda nella catena di fornitura, a livello di imballaggi e componenti.
Conclusione
La seconda edizione delle FAQ sul PPWR della Commissione viene pubblicata in un momento particolarmente delicato del processo di attuazione.
Fornisce utili indicazioni in diversi ambiti, ma introduce anche nuove interpretazioni che potrebbero indurre le imprese a riconsiderare decisioni già ritenute definitive.
Le ripercussioni più rilevanti riguardano il ruolo dei produttori, in particolare nel settore degli imballaggi per il trasporto e dei materiali da imballaggio.
Poiché la data di scadenza si avvicina, le aziende non dovrebbero ricominciare da zero l’intero processo di adeguamento. Dovrebbero tuttavia individuare quali parti della loro attuale procedura sono interessate dalle nuove linee guida e in quali ambiti potrebbe essere necessario adeguare le responsabilità dei fornitori, la documentazione o l’etichettatura degli imballaggi.
A una settimana dall’entrata in vigore della PPWR, è più importante che mai fare chiarezza sui ruoli e sulle competenze in materia di imballaggi.





