Le imprese stabilite nell’UE che immettono sul mercato di un altro Stato membro meno di una tonnellata di imballaggi potrebbero essere esentate, fino al 2032, dall’obbligo di nominare un rappresentante locale per la responsabilità estesa del produttore (EPR). Rimarranno tuttavia in vigore gli obblighi di registrazione, rendicontazione e finanziamento.
L’Unione europea compie un ulteriore passo avanti verso la semplificazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore (EPR) nell’ambito del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR).
Il 21 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha concordato la propria posizione negoziale, secondo la quale l’obbligo per determinati produttori di imballaggi di designare un rappresentante autorizzato in altri Stati membri dell’UE dovrà essere temporaneamente sospeso.
Se la proposta venisse approvata, potrebbe ridurre notevolmente i costi amministrativi per le imprese che vendono prodotti confezionati a livello transfrontaliero, in particolare per le piccole imprese e i commercianti online.
L’eccezione proposta è tuttavia limitata. Essa eliminerebbe un requisito amministrativo, ma non gli obblighi di EPR sottostanti. Le imprese dovrebbero continuare a conoscere le proprie responsabilità in ogni mercato nazionale.
Cosa propone esattamente l’UE?
Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva PPWR, i produttori stabiliti in uno Stato membro dell’UE che mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati direttamente ai consumatori finali in un altro Stato membro devono designare in tale altro paese un rappresentante autorizzato ai fini della responsabilità estesa del produttore.
Il Consiglio propone di sospendere temporaneamente tale obbligo alle seguenti condizioni:
- Meno di una tonnellata di imballaggi all’anno: il produttore deve fornire meno di 1.000 kg di imballaggi nello Stato membro in questione nel corso di un anno solare.
- Sede nell’UE: l’eccezione si applicherebbe ai produttori con sede in uno Stato membro dell’UE e che operano in un altro Stato membro.
- Verifica specifica per paese: la soglia verrebbe calcolata separatamente per ciascuno Stato membro di destinazione.
- Agevolazione temporanea fino al 2032: la sospensione sarebbe valida fino al 1° gennaio 2032, fatto salvo l’accordo definitivo nell’ambito dell’iter legislativo.
- Nessuna limitazione in base alle dimensioni dell’impresa: a differenza dell’approccio orientato alle PMI adottato dal Parlamento europeo, la proposta del Consiglio non baserebbe l’idoneità sulle dimensioni dell’impresa, bensì sul volume degli imballaggi.
Importante: la soglia di una tonnellata si riferisce al peso dell’imballaggio – compreso l’imballaggio che contiene i prodotti – e non al peso dei prodotti stessi.
Quali aziende ne trarrebbero vantaggio?
La proposta è particolarmente rilevante per le imprese con sede nell’UE che effettuano vendite transfrontaliere, tra cui le aziende di e-commerce, le imprese di produzione, i titolari di marchi e altre imprese che, ai sensi del PPWR, sono considerate produttori.
Il criterio determinante non sarebbe il fatturato dell’impresa né il numero dei dipendenti, bensì la quantità di imballaggi messa a disposizione per la prima volta nel rispettivo Stato membro.
Esempi pratici
| Scenario aziendale | In base alla proposta del Consiglio, sarebbe necessario un rappresentante autorizzato EPR? |
| Piccolo rivenditore online tedesco che ogni anno consegna 500 kg di imballaggi a consumatori finali francesi | No – In Francia tale denominazione non sarebbe più obbligatoria |
| Lo stesso rivenditore che ogni anno consegna 1.200 kg di imballaggi a consumatori finali francesi | Sì – In Francia la denominazione rimarrebbe obbligatoria |
| Grande azienda tedesca che fornisce ogni anno 800 kg di imballaggi a consumatori finali francesi | No – In Francia tale denominazione non sarebbe più obbligatoria |
Gli esempi partono dal presupposto che le imprese rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 45, paragrafo 3. L’eccezione proposta non è ancora legge in vigore e tutti gli altri obblighi applicabili in materia di EPR continuerebbero a essere validi.
Per le imprese che vendono in diversi mercati dell’UE, ciò potrebbe rendere superflua la nomina di più rappresentanti locali, ridurre i costi amministrativi ricorrenti e semplificare le procedure transfrontaliere.
Le imprese con sede al di fuori dell’UE non beneficerebbero tuttavia di tale sospensione. Le disposizioni della direttiva PPWR, in base alle quali gli Stati membri possono richiedere ai produttori di paesi terzi di designare un rappresentante autorizzato, rimarrebbero invariate.
Cosa cambierebbe in termini di conformità alle norme EPR?
L’eccezione proposta riguarda esclusivamente l’obbligo di designare un rappresentante autorizzato. Essa non esclude la responsabilità del produttore in materia di EPR.
Le imprese dovrebbero continuare a rispettare i requisiti nazionali vigenti, tra cui:
- Registrazione EPR: registrazione nel rispettivo registro nazionale dei produttori, se necessario.
- Comunicazione dei volumi di imballaggio: registrazione e comunicazione dei volumi di imballaggio e delle informazioni sui materiali.
- Contributi finanziari: pagamento delle tariffe EPR dovute per il finanziamento della gestione dei rifiuti di imballaggio.
- Requisiti nazionali di conformità: rispetto delle rispettive norme e procedure in ciascuno Stato membro.
Esiste inoltre un’importante clausola di salvaguardia: qualora un’autorità nazionale competente accerti che un produttore che beneficia dell’esenzione non abbia adempiuto ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR), può richiedere a tale produttore di nominare un rappresentante autorizzato.
Il messaggio fondamentale per le aziende: una minore mole di lavoro amministrativo non significa una minore responsabilità.
Anche se la presenza di una rappresentanza locale non è più obbligatoria, le aziende devono comunque determinare il proprio status di produttore, conoscere i requisiti nazionali in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR) e gestire dati affidabili sugli imballaggi ai fini della registrazione, del calcolo dei canoni e della rendicontazione.
Quando entreranno in vigore le modifiche?
La proposta ha già compiuto notevoli progressi nell’ambito del processo legislativo dell’UE, ma non è ancora legge in vigore (aggiornato al 24 ottobre 2026).
Panoramica degli ultimi sviluppi:
| Data | Una tappa fondamentale nell'iter legislativo |
| 20 ottobre 2026 | Il Parlamento europeo approva il proprio mandato per i negoziati interistituzionali |
| 21 ottobre 2026 | Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti (AStV/Coreper) raggiunge un accordo sul mandato negoziale del Consiglio |
| Prossimo passo | Negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio su un testo definitivo |
| A seguito dell'accordo | Adozione formale e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
| Data di scadenza prevista | 1° gennaio 2032 |
| Termine di verifica | La Commissione europea riesaminerà la durata della sospensione entro il 31 dicembre 2030 |
Secondo la bozza del Consiglio, il nuovo regolamento entrerebbe in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’ambito di applicazione definitivo, i requisiti e il calendario potrebbero subire modifiche nel corso dei negoziati. Le imprese non dovrebbero quindi dare per scontato che l’esenzione proposta sia già in vigore.
È sufficiente questo per semplificare l’EPR in tutta Europa?
La proposta riconosce un problema di lunga data: i requisiti in materia di EPR nell’UE continuano a essere frammentati, il che comporta oneri amministrativi e costi aggiuntivi per le imprese che operano su più mercati.
La sospensione di determinati requisiti per i rappresentanti autorizzati rappresenterebbe un passo positivo, in particolare per le imprese con volumi di imballaggi relativamente modesti nei singoli Stati membri.
L’approccio del Consiglio presenta tuttavia anche una limitazione sostanziale: un’impresa che immette sul mercato nazionale 900 kg di imballaggi potrebbe beneficiare di agevolazioni, mentre un’impresa con soli 100 kg in più dovrebbe comunque designare un rappresentante autorizzato. Ciò crea una soglia arbitraria che, pur potendo ridurre gli oneri amministrativi in caso di quantità di imballaggi molto ridotte, offre tuttavia scarso sollievo ad altre imprese, comprese le PMI. La sfida fondamentale rappresentata dai requisiti nazionali frammentati in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR) rimane quindi irrisolta.
La sfida di fondo va oltre la questione dei rappresentanti autorizzati. I diversi sistemi di registrazione nazionali, i formati di segnalazione, le scadenze e le strutture tariffarie continuano a rendere difficile la conformità all’EPR per le imprese che operano a livello transfrontaliero.
Si prevede che la futura legge dell’UE sull’economia circolare (Circular Economy Act) disciplini un’ulteriore armonizzazione e semplificazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Fino ad allora, le aziende avranno bisogno di processi in grado di tenere conto sia delle differenze nazionali sia dei continui cambiamenti normativi.
Per quanto riguarda l’approccio del Parlamento europeo, incentrato sulle piccole imprese, vi invitiamo a leggere il nostro precedente articolo sulla proposta del Parlamento relativa alle PMI.
Cosa dovrebbero fare ora le aziende?
Anziché attendere l’adozione definitiva della normativa, le aziende che vendono prodotti confezionati in diversi mercati dell’UE dovrebbero verificare in che misura sono interessate dall’EPR e prepararsi a eventuali cambiamenti.
I compiti prioritari consistono nel chiarire in quali casi siano considerati produttori, nel determinare i volumi annuali di imballaggi per ciascun Paese, nel verificare gli obblighi esistenti in materia di registrazione e rappresentanza e nel mettere a punto processi affidabili per la raccolta dei dati e la rendicontazione.
Un approccio strutturato aiuta le aziende a individuare eventuali eccezioni, evitando così lacune in materia di conformità e costi amministrativi superflui.
In che modo PackIntelX favorisce la conformità all’EPR
Le norme semplificate non eliminano gli obblighi relativi alla responsabilità estesa del produttore (EPR). Le aziende che operano in più mercati dell’UE devono continuare a comprendere la propria responsabilità di produttori, gestire i requisiti specifici di ciascun paese e garantire una corretta rendicontazione dei propri volumi di imballaggi. PackIntelX aiuta le aziende a gestire questa complessità, fornendo consulenza normativa e gestione digitale dell’EPR.
I nostri servizi comprendono:
- Consulenza e attuazione dell’EPR: identificare gli obblighi dei produttori, definire gli obblighi relativi alla registrazione e ai rappresentanti autorizzati e coordinare l’attuazione con i partner locali.
- Reportistica EPR e gestione digitale: strutturare i dati relativi agli imballaggi, calcolare i contributi EPR dovuti, compresa l’ecomodulazione, e preparare le dichiarazioni specifiche per ciascun Paese.
- Ottimizzazione dei costi e della conformità: garantire una maggiore trasparenza sui costi dell’EPR, ridurre il carico di lavoro manuale e adeguare i processi alle normative in evoluzione.
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Fonti ufficiali
- Consiglio dell’Unione europea, Mandato negoziale, 21 ottobre 2026, documento 14765/26, fascicolo interistituzionale 2025/0395 (COD).
- Consiglio dell’Unione europea, Semplificazione: il Consiglio concorda la posizione negoziale per ridurre gli oneri burocratici a carico dei piccoli produttori di imballaggi, Comunicato stampa 841/26, 21 ottobre 2026.
- Parlamento europeo, relazione A10-0266/2026.
- Regolamento (UE) n. 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, articolo 45.


